La donna incinta nel Medioevo a Monterappoli

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ASF, Statuti delle Comunità Autonome e Soggette 506 c.059v

«Che alla donna gravida sia lecito tòrre delle frutte. Item providono et deliberarono, che a ciascuna donna gravida le sia lecito potere ire ne’ luoghi et possessioni altrui e tòrre delle frutte et cose, delle quali le venisse volontà, sanza niuna pena». La rubrica 91, l’ultima, degli Statuti medievali di Monterappoli, è davvero straordinaria, oltreché piuttosto rara nel panorama degli statuti comunali comitatini. Allora – quanto sono cambiati in tempi! – il desiderio della donna incinta poteva nascere dal vedere e dal non poter mangiare un bel frutto maturo in un campo, e siccome il nascituro di qualsiasi condizione non doveva venire al mondo con qualche “voglia”, – credenza popolare sopravvissuta fino a qualche anno fa – ecco che la disposizione inserita all’ultimo tuffo nella silloge statutaria monterappolese veniva a colmare questa importante necessità, derogando oltretutto alla rubrica 30 dello stesso statuto che stabiliva che “nessuna persona potesse entrare senza espressa licenza del padrone nelle altrui possessioni”, né tantomeno raccogliere frutti senza incorrere in una pesante sanzione. E, allora, come negare la veridicità della ricorrente affermazione secondo cui «la vita quotidiana nel Medioevo si trova soprattutto negli statuti»? Ma andiamo per ordine. Leggi tutto

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